Il Consiglio di Stato ribalta il Tar del Lazio e chiude di nuovo la caccia nella zona pre parco. Ecco il dispositivo
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 9386 del 2018, proposto da Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, LAV Lega Antivivisezione Onlus, Associazione Italiana World Wide Fund for Nature Onlus, Lega per l’Abolizione della Caccia L.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Aurelio Saffi n. 20;
contro
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
nei confronti
EPS Ente Produttori Selvaggina, non costituito in giudizio;
per la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6863/2018, resa tra le parti, concernente la disciplina dell’esercizio venatorio nell’area di protezione esterna al parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e l’adozione di misure a tutela dell’orso bruno marsicano;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di Considerato che l’ordinanza appellata, nella sua scarna motivazione, non esprime alcuna compiuta considerazione in ordine ad almeno due profili rilevanti ai fini della valutazione del “fumus boni juris”, e in particolare:
1) l’apparente contrarietà tra la delibera regionale di approvazione del calendario venatorio – con il positivo parere dell’ISPRA – con cui si vietava il prelievo venatorio nelle zone in contestazione, costituenti habitat dell’orso bruno marsicano, e il provvedimento impugnato che invece ha autorizzato il prelievo;
2) la circostanza per cui, nell’ATC in cui ricade l’Azienda, sia stato autorizzato il prelievo venatorio senza il parere preventivo dell’ISPRA, occorrente, secondo ampia giurisprudenza, anche per le modifiche del calendario e delle regole del prelievo venatorio;misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;
3) la circostanza che l’autorizzazione della caccia in area dove è presente l’orso marsicano, destinatario di speciale protezione in virtù di regole europee recepite dall’Italia, possa determinare sia il disturbo dell’habitat dell’orso, sia incontri più o meno ravvicinati tra i cacciatori e l’orso medesimo, con effetti prevedibilmente negativi in ogni possibile sviluppo o esito;
Ritenuto che il danno irreparabile all’interesse pubblico consistente nella tutela della fauna selvatica, nonché nella speciale esigenza di proteggere l’habitat di una specie fortemente protetta in zone limitrofe al Parco Nazionele di Abruzzo, prevalga senz’altro sulla pretesa regionale di garantire più spazi e più occasioni di prelievo alla comunità dei cacciatori, nell’esercizio della attività venatoria;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza appellata, sospende i provvedimenti impugnati in primo grado.
Fissa, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 13 dicembre 2018.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2018.
Il Presidente | |
Franco Frattini |