Con una delibera la Regione Lazio ha abolito la licenza per la pesca sportiva e dilettantistica. Ecco il testo dell’Art. 9 bis
“Art. 9 bis
(Licenza di pesca sportiva o dilettantistica)
1. La licenza di pesca sportiva di tipo B consente l’esercizio della pesca sportiva
o dilettantistica ed è costituita dalla ricevuta di versamento degli importi dovuti ai
sensi della tabella A della legge regionale 29 aprile 2013, n. 2, concernente la
misura delle tasse sulle concessioni regionali, in cui sono riportati i dati anagrafici
del pescatore, nonché la causale del versamento. La ricevuta deve essere esibita
unitamente a un documento d’identità valido.
2. La licenza non è richiesta per l’esercizio della pesca sportiva o dilettantistica
da parte dei cittadini residenti nel territorio della Regione di età inferiore ai diciotto
anni o superiore ai sessantacinque e ai cittadini diversamente abili, di cui all’articolo
3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate).
3. Chi esercita la pesca sportiva o ricreativa dilettantistica deve essere in
possesso di apposito tesserino segna catture, disciplinato dal regolamento di cui
all’articolo 9 ter.
In allegato il modulo da presentare alla Regione Lazio.