Il Comitato Esecutivo ANUUMigratoristi ha deliberato anche per la stagione 2020/21 un Fondo di solidarietà a sostegno dei tesserati in caso di scoppio del fucile da caccia.
Il fondo è attivabile esclusivamente per l’arma di proprietà:
1) durante lo svolgimento dell’attività venatoria praticata conformemente alle leggi, durante i periodi di caccia regolamentati dal calendario di ciascuna Regione, escluse le giornate di silenzio venatorio, nonché durante gli spostamenti da e per i luoghi di caccia;
2) durante la partecipazione a manifestazioni sportive tiravolistiche autorizzate e organizzate rispettando le vigenti normative delle Federazioni di riferimento, anche durante gli spostamenti da e per i luoghi di attività;
3) durante l’addestramento e l’allenamento di cani con sparo sia nelle apposite zone e sui terreni all’uopo destinati o autorizzati, sia durante manifestazioni sportive autorizzate, anche durante gli spostamenti da e per i luoghi di attività.
L’estensione della garanzia è valida su tutto il territorio nazionale per massimo un fucile ad associato e per stagione venatoria e viene corrisposto un indennizzo massimo di € 300,00 (trecento/00) commisurato al valore di mercato dell’arma danneggiata. Sono da escludersi i sinistri dovuti alla cattiva manutenzione dell’arma o all’uso di munizioni non appropriate.
Le denunce di sinistro dovranno essere accuratamente compilate e completate con la seguente documentazione:
1) dettagliata descrizione del sinistro firmata dall’associato;
2) copia della denuncia di proprietà dell’arma rilasciata dall’autorità competente;
3) copia della tessera socio-assicurativa in corso di validità;
4) copia della licenza di porto di fucile e copia dei versamenti delle tasse erariale e regionale;
5) documentazione relativa allo stato d’uso, anno di fabbricazione e qualità dell’arma, affinché si possa stabilire l’effettivo valore di mercato;
6) fotografia dell’arma danneggiata;
7) dichiarazione di eventuali testimoni dell’accaduto.
Le denunce mancanti anche solo di uno dei punti compresi tra 1 e 6 non verranno considerate valevoli ai fini della corresponsione dell’indennizzo.
Tutta la documentazione deve essere inviata entro e non oltre sette giorni dall’accaduto (pena la non ammissibilità della stessa per la corresponsione dell’indennizzo) alla Segreteria Centrale ANUUMigratoristi (Via E. Baschenis, 11/C – 24122 Bergamo – tel. 035/243825 – fax 035/236925 – e-mail: anuu@anuu.org) tramite le Sedi provinciali dell’ANUUMigratoristi.