La cabina di regia delle associazioni venatorie ha inviato una lettera ai Presidenti delle Regioni per chiedere l’esenzione o la riduzione delle tasse per l’abilitazione all’esercizio venatorio. Di seguito il contenuto integrale della lettera:
La scrivente Cabina di Regia Unitaria del Mondo Venatorio, costituitasi ed operante da tre anni con una struttura a cui partecipano tutte le Associazioni Nazionali Venatorie Riconosciute (Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnuuMigratoristi, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina) ed il Comitato Nazionale Caccia e
Natura, in persona dei rispettivi Presidenti e legali rappresentanti pro tempore,
premesso che
in data 03.11.2020, con il Dpcm contenente le nuove misure per fronteggiare la “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia, il territorio nazionale è stato suddiviso in aree di rischio (alto, intermedio, basso);
nelle Regioni a rischio alto e intermedio, c.d. rispettivamente “zona rossa” e “zona arancione”, è stato vietato ogni spostamento in entrata ed in uscita, nonché ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
le suddette misure sono state riconfermate senza soluzione di continuità con DPCM 03.12.2020 e DPCM 14.01.2021 e sono ancora vigenti;
considerato che
i provvedimenti adottati dall’esecutivo per fronteggiare l’emergenza sanitaria hanno impedito o comunque molto limitato l’esercizio dell’attività venatoria da parte dei cacciatori che hanno provveduto al regolare pagamento delle tasse per le concessioni governative e per l’abilitazione all’esercizio venatorio per l’intera stagione 2020/2021;
dette tasse hanno natura corrispettiva in quanto solo a fronte del loro versamento la P.A. consente agli interessati di poter svolgere l’attività venatoria;
l’importo di dette tasse è commisurato ai periodi di caccia stagionali stabiliti dalla legge n. 157/1992 e dalle leggi delle Regioni e Province autonome, come annualmente determinati dai rispettivi calendari faunistico-venatori;
i provvedimenti cautelari assunti dal Governo sopra richiamati, salvo isolate eccezioni a seguito di ordinanze assunte dalle Giunte regionali concernenti le c.d. aree “arancioni”, hanno limitato la stagione della caccia 2020/2021, nelle zone a rischio alto e intermedio, ai giorni di preapertura e al periodo ricompreso tra la terza domenica di settembre e il 2.11.2020;
sono pertanto venuti meno i presupposti giustificativi dell’intero pagamento delle suddette tasse;
rilevato che
i rapporti tra il cittadino e la P.A. sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede;
il principio di buona fede è stato recentemente individuato quale parametro per la gestione delle sopravvenienze perturbative dell’equilibrio originario dei rapporti sinallagmatici causate dall’emergenza pandemica attualmente in corso;
in forza di detto principio, la giurisprudenza individua nella rinegoziazione del rapporto il rimedio da adottare in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione;
la sospensione dell’attività venatoria, a seguito delle misure anti-Covid richiamate, adottate successivamente al versamento delle tasse in oggetto, ha determinato l’impossibilità di esercitare le attività per le quali tali tasse sono state corrisposte;
a fronte di tale impossibilità sopravvenuta si impone la rinegoziazione dei tributi concessori;
in base a quanto sopra, alcune Regioni come la Sicilia sono già intervenute sul tema prevedendo un ristoro per i cacciatori che hanno pagato le tasse previste senza poter esercitare la propria attività, con la riduzione al 50% della tassa di concessione governativa regionale per il 2021 e 2022 ai fini del rilascio del tesserino venatorio. tutto ciò premesso, considerato e rilevato;
richiede
in tesi, l’esenzione dalla corresponsione delle tasse per concessioni regionali per l’abilitazione all’esercizio della caccia per la stagione venatoria 2021/2022, a compensazione dell’impossibilità e/o notevole limitazione di esercitare l’attività venatoria nella stagione 2020/2021;
in ipotesi, la riduzione in compensazione delle suddette tasse per la stagione venatoria 2021/2022, proporzionalmente calcolata tenendo conto del numero di giorni in cui nella stagione venatoria 2020/2021 la caccia è stata interrotta.
Cabina di Regia Unitaria del mondo venatorio
(Federazione Italiana della Caccia, Associazione Nazionale Libera Caccia, Enalcaccia, Arcicaccia, AnuuMigratoristi, Italcaccia, Ente Produttori Selvaggina e Comitato Nazionale Caccia e Natura)