Le scriventi Associazioni Venatorie Regionali,
premesso che
in data 03.11.2020, con il DPCM contenente le nuove misure per fronteggiare la “seconda ondata” dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia, il territorio nazionale è stato suddiviso in aree di rischio (alto, intermedio, basso);
nelle Regioni a rischio alto e intermedio, c.d. rispettivamente “zona rossa” e “zona arancione”, è stato vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza , domicilio o abitazione, salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
le suddette misure sono state riconfermate senza soluzione di continuità con DPCM 03.12.2020 e DPCM 14.01.2021;
considerato che
i provvedimenti adottati dall’esecutivo per fronteggiare l’emergenza sanitaria hanno di fatto impedito o comunque molto limitato l’esercizio dell’attività venatoria da parte dei cacciatori che hanno provveduto al regolare pagamento delle tasse per le concessioni governative e regionali all’esercizio venatorio per l’intera stagione 2020/2021;
dette tasse hanno natura corrispettiva in quanto solo a fronte del loro versamento la P.A. consente agli interessati di poter svolgere l’attività venatoria;
l’importo di dette tasse è commisurato ai periodi di caccia stagionali stabiliti dalla legge n. 157/92 e dalla legge regionale 17/95, come annualmente determinati dai rispettivi calendari venatori;
la sospensione dell’attività venatoria, a seguito delle misure anti-Covid richiamate, adottate successivamente al versamento delle tasse in oggetto, ha determinato l’impossibilità di esercitare le attività per le quali tali tasse sono state corrisposte;
a fronte di tale impossibilità sopravvenuta si impone la rinegoziazione dei tributi concessori;
in base a quanto sopra , alcune Regioni come la Sicilia sono già intervenute sul tema prevvedendo un ristoro per i cacciatori che hanno pagato le tasse previste senza poter esercitare la propria attività, con la riduzione del 50% della tassa di concessione regionale per il 2021/2022 ,
tutto ciò premesso, considerato e rilevato;
si richiede
in ipotesi, la riduzione in compensazione della suddetta tassa per la stagione venatoria 2021/2022, proporzionalmente calcolata tenendo conto del numero di giorni in cui la stagione venatoria 2020/2021 è stata interrotta.
Certi di un vostro attento esame di quanto richiesto, le scriventi associazioni ribadiscono la propria disponibilità ad ogni forma di confronto e di collaborazione
Roma,04.05.2021
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