PRIMO PIANO: Il Consiglio di Stato blocca la caccia nel versante laziale della zona pre-parco. L’Anuu pronta a sostenere i propri tesserati

Chiusura totale dell’attività venatoria nell’area pre-parco del versante laziale. E’ quanto deciso dal Consiglio di Stato che ha condannato la Regione Lazio chiedendo di riesaminare la situazione e di adottare le misure più adeguate a tutela dell’orso bruno marsicano nelle aree critiche “Monti del Cicolano”, “Monti Ernici”, “Area adiacente al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise” e nelle zone speciali di conservazione (ZSC). Una decisione che scontenta i cacciatori e l’Anuu Lazio perchè oltre al grave danno economico arrecato a tutte le attività commerciali della Valle di Comino, agriturismi trattorie ristoranti ecc. e la mancata vendita di prodotti tipici locali, vi è ora anche la gravissima disparità di trattamento fra tutti i cacciatori residenti nelle varie aree pre-parco: nel Lazio chiusura totale dell’attività venatoria, nel Molise caccia consentita ai residenti area pre-parco. In Abruzzo consentita oltre ai residenti dell’area pre-parco anche a tutti i possessori dei tesserini venatori. L’ Anuu Lazio è pronta ad assistere tutti i cacciatori residenti nell’area pre-parco versante laziale che intendono legittimamente chiedere, attraverso i legali, il rimborso delle tasse venatorie pagate.

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PRIMO PIANO: Riflessioni sulla morte dei tre orsi all’interno del Parco Nazionale

Evidentemente non è la caccia il problema dell’estinzione degli orsi nel Parco Nazionale d’Abbruzzo e la morte di tre esemplari annegati in una vasca di approvvigionamento di acqua al servizio della pastorizia è lì a testimoniarlo. C’è di più come sottolinea l’Associazione Italiana per la Wilderness che ricorda come “quella vasca è lì da innumerevoli decenni (ripristinata modernamente solo negli ultimi anni, cosa che l’ha resa una trappola per gli orsi). Le autorità ne erano informate, visto che solo otto anni or sono vi annegarono altri due orsi. Pare che abbiano diffidato i proprietari a prendere provvedimenti; ma resta grave il fatto che di fronte al mancato intervento dei proprietari, non si sia mosso l’Ente Parco a provvedere, visto che si tratta della tanto decantata “Zona di Protezione Esterna” (legalmente non esiste!) che da anni si cerca di trasformare di fatto in “Area Contigua” (che però non può stabilirsi senza l’assenso dei Comuni!): nessuna legge lo impediva, visto che la competenza sull’Orso marsicano è comunque dell’Ente Parco, tanto che la suddetta “Zona” la si deve proprio alla legge del 1923 per dare al Parco potere sull’animale anche nelle zone esterne allo stesso”. L’Anuu Lazio ricorda e rivendica di essere strenua sostenitrice della protezione dell’orso la cui presenza e conservazione è importantissima. L’associazione sarà sempre in prima linea a segnalare qualsiasi (e da qualsiasi parte provenga) possibile violazione commessa a danno della specie orso. Un appello forte va lanciato a tutti i sindaci fuori dalla zona pre parco perché’ portino i loro consigli comunali ad approvare un documento a sostegno dell’azione che stanno portando avanti tutti i loro colleghi dell’area pre parco.

foto Ansa

PRIMO PIANO: Il Consiglio di Stato ribalta il Tar del Lazio e chiude di nuovo la caccia nella zona pre parco

Il Consiglio di Stato ribalta il Tar del Lazio e chiude di nuovo la caccia nella zona pre parco. Ecco il dispositivo

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 9386 del 2018, proposto da Ente Nazionale Protezione Animali E.N.P.A Onlus, LAV Lega Antivivisezione Onlus, Associazione Italiana World Wide Fund for Nature Onlus, Lega per l’Abolizione della Caccia L.A.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato Valentina Stefutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Aurelio Saffi n. 20;

contro

Regione Lazio, non costituita in giudizio;

nei confronti

EPS Ente Produttori Selvaggina, non costituito in giudizio;

per la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 6863/2018, resa tra le parti, concernente la disciplina dell’esercizio venatorio nell’area di protezione esterna al parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e l’adozione di misure a tutela dell’orso bruno marsicano;

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di Considerato che l’ordinanza appellata, nella sua scarna motivazione, non esprime alcuna compiuta considerazione in ordine ad almeno due profili rilevanti ai fini della valutazione del “fumus boni juris”, e in particolare:

1) l’apparente contrarietà tra la delibera regionale di approvazione del calendario venatorio – con il positivo parere dell’ISPRA – con cui si vietava il prelievo venatorio nelle zone in contestazione, costituenti habitat dell’orso bruno marsicano, e il provvedimento impugnato che invece ha autorizzato il prelievo;

2) la circostanza per cui, nell’ATC in cui ricade l’Azienda, sia stato autorizzato il prelievo venatorio senza il parere preventivo dell’ISPRA, occorrente, secondo ampia giurisprudenza, anche per le modifiche del calendario e delle regole del prelievo venatorio;misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56, 62, co. 2 e 98, co. 2, cod. proc. amm.;

3) la circostanza che l’autorizzazione della caccia in area dove è presente l’orso marsicano, destinatario di speciale protezione in virtù di regole europee recepite dall’Italia, possa determinare sia il disturbo dell’habitat dell’orso, sia incontri più o meno ravvicinati tra i cacciatori e l’orso medesimo, con effetti prevedibilmente negativi in ogni possibile sviluppo o esito;

Ritenuto che il danno irreparabile all’interesse pubblico consistente nella tutela della fauna selvatica, nonché nella speciale esigenza di proteggere l’habitat di una specie fortemente protetta in zone limitrofe al Parco Nazionele di Abruzzo, prevalga senz’altro sulla pretesa regionale di garantire più spazi e più occasioni di prelievo alla comunità dei cacciatori, nell’esercizio della attività venatoria;

P.Q.M.

Accoglie l’istanza e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza appellata, sospende i provvedimenti impugnati in primo grado.

Fissa, per la discussione collegiale, la camera di consiglio del 13 dicembre 2018.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 22 novembre 2018.

Il Presidente
Franco Frattini

 

PRIMO PIANO: Il Tar Lazio riapre la caccia nella zona pre parco della Valcomino

Buone notizie per i cacciatori della Valcomino. Il Tar del Lazio ha infatti deciso di rivedere la propria precedente decisione con la quale aveva accolto la richiesta di misure cautelari urgenti delle associazioni animaliste Wwf, Enpa, Lav e Lac sospendendo la caccia. Di fatto dunque cade la sospensione nelle zone pre parco sul versante laziale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) con presenza di orso bruno marsicano.
Dopo aver acquisito dalla Regione Lazio tutti gli atti relativi al procedimento, il Tar ha deciso che non sussistono i presupposti per accordare la misura cautelare richiesta ed ha respinto la domanda cautelare, ordinandone l’applicazione all’Amministrazione competente (la Regione).
La decisione di interrompere la caccia nella zona pre parco aveva scatenato la reazione dei sindaci degli otto piccoli comuni della Valcomino perché ciò avrebbe comportato un danno economico a tutto il comprensorio.

PRIMO PIANO: Stop alla caccia nel versante laziale del Parco Nazionale D’Abruzzo. Lo ha deciso il Tar

Parco_nazionale_d'Abruzzo

(DIRE) – Il Presidente del Tar Lazio ha accolto (con Decreto n. 11727 del 23/10/208) il ricorso delle Associazioni ENPA, LAC, LAV e WWF Italia con cui si chiedeva la sospensione dell’atto, approvato a fine settembre dal presidente della Regione Lazio, che autorizzava in maniera del tutto illegittima e insensata “il prelievo venatorio nel versante laziale del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e nelle zone Speciali di conservazione con presenza di Orso marsicano”. L’avvocato Valentina Stefutti, che ha curato il ricorso, aveva evidenziato al Giudice amministrativo come la Regione Lazio non avesse nemmeno richiesto l’obbligatorio parere a Ispra (massimo organo di consulenza tecnico-scientifica dello Stato in queste materie) che si era comunque già espressa in maniera negativa, raccomandando di “assicurare il divieto di caccia nell’area di protezione esterna del P.N. D’Abruzzo (…) vista l’urgente necessita’ di tutelare il nucleo di esemplari di orso marsicano presente nella regione Lazio”. La caccia nelle aree di protezione esterna dei Parchi (ricordiamo che nelle aree protette è del tutto vietata qualsiasi forma di uccisione di animali selvatici che non siano i cd. “abbattimenti selettivi”) è una forma di caccia, se possibile, ancora più deleteria di quella svolta in altre aree perché reca gravissimo disturbo agli animali che vivono nei parchi. In questo caso parliamo di una specie super protetta e rara come l’orso marsicano. Da oggi quindi nelle aree classificate come “contigue” al Parco d’Abruzzo nella parte laziale e’ vietata qualsiasi forma di caccia. Le associazioni ENPA, LAC, LAV e WWF Italia vigileranno con le proprie Guardie volontarie affinché le doppiette stiano alla larga dal parco e dagli orsi.

Le Associazioni hanno anche impugnato il calendario venatorio della regione Lazio, ricorso che verra’ discusso a breve, e auspicano che anche questo abbia lo esito positivo. In due mesi la Regione Lazio ha inanellato 3 provvedimenti che e’ difficile non definire una marcia indietro delle sue politiche ambientali. Il primo e’ stato pubblicato sul BUR il 6 agosto e riguardava la presentazione delle candidature per i membri del Consiglio Direttivo di 12 aree protette del Lazio; la scadenza era fissata il 10 settembre e come prevedibile (e previsto) molte associazioni ambientaliste non sono nemmeno venute a conoscenza del bando. Perche’ tanta fretta e perche’ la scelta del periodo estivo? In passato il bando era preceduto da una diffusa interlocuzione che assicurava una qualificata partecipazione, ora si e’ adottato un metodo che sembra derivato dai concorsi universitari degli anni settanta; formalmente corretto, sostanzialmente errato, se si vuole stimolare la partecipazione. Il secondo provvedimento, la proposta di legge 55/2018, contiene nella sua versione originaria (non e’ disponibile il testo esito del dibattito consiliare) un attacco frontale alla credibilita’ e natura dei Piani di Assetto delle aree protette, strumento essenziale ed insostituibile di tutela. L’art. 3, infatti, modificando la LR 29/1997 prevede che l’approvazione dei Piani di Assetto venga operata dalla Giunta Regionale, escludendo il Consiglio e con la sola acquisizione – obbligatoria ma non vincolante – della Commissione consiliare competente. Atteso che il Piano di Assetto dell’area protetta, ai sensi della L. 394/91, ha valore di piano urbanistico e sostituisce i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello – tutti piani approvati dai Consigli degli Enti promotori – la norma risulta palesemente illegittima. Dalla stampa si apprende che in Consiglio tale norma sia stata modificata, ma solo per introdurre l’approvazione dei Piani di Assetto con il silenzio assenso, e sempre da parte della Giunta: se cosi’ fosse cambierebbe poco. Il terzo atto e’ se possibile ancora piu’ grave. La Giunta regionale ha approvato infatti un calendario venatorio pieno di illegittimita’, ignorando i pareri dell’Ispra, l’Istituto scientifico di riferimento per la fauna e la biodiversita’ del nostro Paese. L’Ispra aveva espresso un parere fortemente negativo sulle misure che si volevano adottare in materia di specie cacciabili, carnieri, apertura della caccia prima del primo ottobre, prolungamento della stagione venatoria nella fase di migrazione verso i luoghi di nidificazione, orari di caccia. Una bocciatura su tutta la linea di cui la Giunta non ha voluto tenere alcun conto, violando sia la Direttiva Europea “Uccelli” che la legge 157/92.