L’Anuu presente all’audizione alla Camera sulle modifiche alla legge 157/92

Associazioni venatorie italiane in Commissione Agricoltura della Camera per parlare di alcune modifiche proposte alla legge 157/92, in particolare il superamento dello stallo sul contenimento faunistico che ha escluso il coinvolgimento dei cacciatori nei piani delle Regioni e delle Province.

La proposta di modifica avanzata è quella di dare modo alle guardie venatorie di avvalersi anche di operatori in possesso di licenza venatoria, abilitati con appositi corsi approvati dall’Ispra. L’altra mira invece ad includere l’associazione Confavi tra quelle riconosciute dalla 157/92.

Presenti i rappresentanti di Anuu, Arcicaccia, Anlc, Federcaccia, Italcaccia, Eps, Enalcaccia concordi sulla modifica inserita nell’articolo 31 per risolvere i problemi dovuti al mancato controllo sul territorio di specie problematiche a partire dai cinghiali.

Le associazioni hanno chiesto di dare più potere alle Regioni, sia sulla programmazione dei corsi che sull’attuazione dei Piani e valorizzare al meglio la figura del cacciatore, riconosciuto finalmente per il suo ruolo di pubblica utilità.

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Disposizioni per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell’agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura

d’iniziativa dei deputati
GALLINELLA, PARENTELA, VIVIANI, GADDA, NEVI, CARETTA, FORNARO, CADEDDU, CASSESE, CENNI, CIABURRO, CILLIS, CIMINO, LUCA DE CARLO, DEL SESTO, GAGNARLI, GASTALDI, GOLINELLI, L’ABBATE, LIUNI, LO MONTE, LOMBARDO, MAGLIONE, MARZANA, PIGNATONE, EMANUELA ROSSINI, SCHULLIAN, VALLOTTO, ZANOTELLI

Art. 31.
(Semplificazione in materia di controllo della fauna selvatica)

1. Il quarto e il quinto periodo del comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dai seguenti: «Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali o provinciali. Queste ultime possono altresì avvalersi delle guardie forestali e delle guardie comunali, dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi nonché di operatori abilitati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano previa frequenza di appositi corsi approvati dall’ISPRA. Qualora per l’abbattimento sia previsto l’uso di arma da fuoco, tali soggetti devono essere muniti di licenza per l’esercizio venatorio».

Art. 32.

(Riconoscimento di associazione venatoria)

1. Al comma 5 dell’articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: «Associazione italiana della caccia – Italcaccia» sono inserite le seguenti: «, Confederazione delle associazioni venatorie italiane – CONFAVI».

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